Condizioni “baadhaus”
Versione del 1° giugno 2022
§ 1 Definizioni
1.1. Definizioni:
“Albergatore”:
persona fisica o giuridica che offre alloggio agli ospiti dietro pagamento.
“Ospite”:
persona fisica che usufruisce di un alloggio. Solitamente, l’ospite è anche parte contraente. Sono considerate ospiti anche le persone che arrivano insieme alla parte contraente (ad esempio familiari, amici, ecc.).
“Parte contraente”:
persona fisica o giuridica, austriaca o straniera, che stipula un contratto di alloggio come ospite o per un ospite.
“Consumatore” e “Imprenditore”:
i termini devono essere intesi ai sensi della Legge sulla protezione dei consumatori (Konsumentenschutzgesetzes) del 1979 nella versione attualmente in vigore.
“Contratto di alloggio”:
indica il contratto stipulato tra l’albergatore e la parte contraente, il cui contenuto è disciplinato in modo più dettagliato di seguito.
§ 2 Conclusione del contratto – acconto
2.1. Il contratto di alloggio si conclude con l’accettazione dell’ordine della parte contrattuale da parte dell’albergatore. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute se la parte a cui sono destinate è in grado di visualizzarle in condizioni normali e se vengono ricevute durante gli orari di lavoro pubblicati dall’albergatore.
2.2. L’albergatore ha il diritto di stipulare il contratto di alloggio a condizione che la parte contraente versi un acconto. In questo caso, l’albergatore è tenuto a comunicare alla parte contraente l’acconto richiesto prima di accettare l’ordine scritto o orale di quest’ultima. Il contratto di alloggio viene stipulato solo dopo il pervenimento dell’acconto sul conto dell’albergatore. Il saldo dell’intera quota di alloggio deve essere versato al più tardi 7 giorni prima del soggiorno stesso.
§ 3 Inizio e fine dell’alloggio
3.1. La parte contraente ha il diritto di occupare i locali affittati a partire dalle ore 16.00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”), a meno che l’albergatore non proponga un orario di occupazione diverso.
3.2. Se al giorno di arrivo un appartamento viene occupato prima delle 6.00 del mattino, la notte precedente viene considerata come primo pernottamento.
3.3. I locali affittati devono essere lasciati dalla parte contraente entro le ore 10.00 del giorno di partenza. L’albergatore ha il diritto di addebitare un giorno in più se i locali affittati non vengono liberati in tempo utile.
§ 4 Recesso dal contratto di alloggio – spese di annullamento
Recesso da parte dell’albergatore
4.1. Se il contratto di alloggio prevede un acconto e la parte contraente non lo ha versato a tempo debito, l’albergatore può recedere dal contratto di locazione senza concedere una proroga.
4.2. Se l’ospite non si presenta entro le ore 18.00 del giorno di arrivo concordato, non ci sarà alcun obbligo di accoglierlo, a meno che non sia stato precedentemente concordato un orario di arrivo successivo.
4.3. A meno che non diversamente concordato, l’albergatore può recedere dal contratto di alloggio con una dichiarazione unilaterale per motivi oggettivamente giustificati fino a 3 mesi prima della data concordata di arrivo della parte contraente.
Recesso della parte contraente – Spese di annullamento
4.4. La parte contraente può recedere dal contratto di alloggio con una dichiarazione unilaterale non oltre 3 mesi prima della data di arrivo concordata dell’ospite, senza il pagamento di una penale. In questo caso, l’eventuale anticipo già versato sarà interamente restituito.
4.5. Al di fuori del termine stabilito al § 4.4, il recesso tramite dichiarazione unilaterale della parte contraente è possibile solo dietro pagamento delle seguenti spese di cancellazione:
- fino a 1 mese prima della data di arrivo 50 % del prezzo totale.
- successivamente, il 100 % del prezzo totale.
§ 5 Messa a disposizione di un alloggio sostitutivo
5.1. L’albergatore può mettere a disposizione della parte contraente o degli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (della stessa qualità) se ciò è ragionevole per la parte contraente, in particolare se la differenza è minima e oggettivamente giustificata.
5.2. La situazione è oggettivamente giustificata, ad esempio se la camera o le camere sono diventate inutilizzabili, se gli ospiti che la occupano prolungano il loro soggiorno, in caso di overbooking o se necessario a causa di altre importanti questioni aziendali.
5.3. Eventuali spese aggiuntive per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’albergatore.
§ 6 Diritti della parte contraente
6.1. Con la stipula di un contratto di alloggio, la parte contraente acquisisce il diritto all’uso consueto dei locali affittati, delle strutture dell’esercizio ricettivo che sono accessibili normalmente e senza condizioni particolari agli ospiti e al servizio abituale. La parte contraente esercita i propri diritti in conformità alle linee guida della struttura e/o per gli ospiti.
§ 7 Obblighi della parte contraente
7.1. La parte contraente è responsabile nei confronti dell’albergatore per i danni causati in prima persona o dall’ospite o da altre persone che accettano prestazioni dall’albergatore con la consapevolezza o la volontà della parte contraente. A garanzia di eventuali reclami dell’albergatore, viene richiesto un deposito cauzionale di 1.500 euro, che verrà restituito alla parte contraente al momento della cessazione del rapporto di alloggio, nel caso in cui non si siano verificati danni. La responsabilità della parte contraente non è limitata all’importo del deposito.
§ 8 Diritti dell’albergatore
8.1. L’albergatore ha il diritto di interrompere immediatamente ll rapporto di alloggio se la parte contraente non rispetta le regole d’uso e/o il regolamento della struttura.
Si veda in particolare il §12.3.
In questo caso, la quota di soggiorno o parti di essa non saranno rimborsate.
§ 9 Obblighi dell’albergatore
9.1. L’albergatore è tenuto a fornire le prestazioni concordate in misura corrispondente al suo standard.
§ 10 Limitazione di responsabilità
10.1. Se la parte contrattuale è un consumatore, l’albergatore non è responsabile per negligenza lieve, ad eccezione dei danni alle persone.
10.2. Se la parte contrattuale è un imprenditore, l’albergatore non è responsabile per negligenza lieve e grave. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza della colpa spetta alla parte contraente. I danni conseguenti, i danni immateriali o indiretti e il mancato guadagno non vengono risarciti. Il danno da risarcire troverà in ogni caso il suo limite nell’importo dell’interesse fiduciario.
§ 11 Animali
11.1. Non è consentito portare animali all’interno della struttura ricettiva.
§ 12 Risoluzione del contratto di alloggio – risoluzione anticipata
12.1. Se il contratto di alloggio è stato stipulato per un periodo di tempo determinato, esso termina allo scadere di tale periodo.
12.2. In caso di partenza anticipata della parte contraente, l’albergatore ha diritto a richiedere l’intero compenso pattuito. L’albergatore detrarrà quanto risparmiato in seguito al mancato utilizzo della sua offerta di servizi o quanto ricevuto se riesce ad affittare gli stessi locali prenotati a terzi. Vi è un risparmio solo se la struttura ricettiva è completamente occupata al momento del mancato utilizzo dei locali prenotati dall’ospite e se questi possono essere affittati ad altri ospiti in seguito alla disdetta del contraente. L’onere della prova del risparmio spetta alla parte contraente.
12.3. L’albergatore ha il diritto di risolvere il contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la parte contraente e/o l’ospite
a) fa un uso considerevolmente svantaggioso dei locali o, con il suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente scorretto nei confronti degli altri ospiti, del proprietario, del suo personale o di terzi che vivono nella struttura ricettiva, rende la convivenza sgradevole o si rende colpevole di un’offesa punibile contro la proprietà, la morale o l’incolumità fisica nei confronti di queste persone;
b) è affetto da una malattia contagiosa o da una malattia che si protrae oltre il periodo di permanenza o comunque diventa bisognoso di cure;
12.4. se l’esecuzione del contratto diventa impossibile a causa di un evento da considerarsi di forza maggiore (ad es. cause fondamentali, sciopero, serrate, decreti ufficiali, ecc.), l’albergatore può risolvere il contratto di alloggio in qualsiasi momento senza rispettare un termine di preavviso, se il contratto non è già considerato risolto a norma di legge o l’albergatore non è esonerato dall’obbligo di fornire l’alloggio. È esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento danni ecc. della parte contraente.
§ 13 Malattia o decesso dell’ospite
13.1. Se un ospite si ammala durante il suo soggiorno nella struttura ricettiva, l’albergatore è tenuto a fornire assistenza medica su richiesta dell’ospite. In caso di pericolo imminente, l’albergatore deve provvedere all’assistenza medica anche senza una richiesta specifica dell’ospite, in particolare se ciò è necessario e l’ospite non è in grado di farlo da solo.
13.2. Finché l’ospite non è in grado di prendere decisioni o non è possibile contattare i suoi parenti, l’albergatore provvede alle cure mediche a spese dell’ospite. Tuttavia, l’ambito di applicazione di queste misure di assistenza termina nel momento in cui l’ospite è in grado di prendere decisioni o i parenti sono stati informati della malattia.
13.3. L’albergatore ha diritto a un risarcimento da parte della parte contraente e dell’ospite o, in caso di decesso, dai loro successori legali, in particolare per i seguenti costi:
a) spese mediche non saldate, costi per il trasporto in ambulanza, farmaci e ausili medici;
b) disinfezione dei locali che si è resa necessaria,
c) biancheria, lenzuola e arredi da letto divenuti inutilizzabili, oppure per la disinfezione o la pulizia accurata di tutti questi articoli,
d) il ripristino di pareti, arredi, tappeti, ecc. nella misura in cui siano stati contaminati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso,
e) l’affitto della camera, nella misura in cui essa è stata occupata dall’ospite, più eventuali giorni di inagibilità delle camere a causa di disinfezione, pulizia o simili,
f) qualsiasi altro danno subito.
§ 14 Luogo di esecuzione, foro competente e diritto applicabile
14.1. Il luogo di esecuzione è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.
14.2. Il presente contratto è disciplinato dal diritto formale e sostanziale austriaco, con esclusione delle norme di diritto privato internazionale (in particolare legge austriaca di diritto internazionale privato (IPRG), Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (convenzione di Roma)) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
14.3. Il foro competente esclusivo per le transazioni commerciali bilaterali è la sede legale dell’albergatore, che può far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale locale e competente.
14.4. Se il contratto di alloggio è stato stipulato con una parte contrattuale che è un consumatore e ha la residenza o la dimora abituale in Austria, le azioni contro quest’ultimo possono essere intentate solo nel suo luogo di residenza, di dimora abituale o di lavoro.
14.5. Se il contratto di alloggio è stato stipulato con una parte contraente che è un consumatore e ha la sua residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), in Islanda, in Norvegia o in Svizzera, il tribunale con giurisdizione locale e per materia per il luogo di residenza del consumatore avrà la competenza esclusiva per le azioni contro il consumatore.
§ 15 Altro
15.1. A meno che le disposizioni di cui sopra non dispongano diversamente, il decorso di un termine si applica dalla consegna del documento che prescrive il termine alle parti del contratto, che devono rispettarlo. Nel calcolo di un termine in giorni, non viene conteggiato il giorno in cui cade il momento o l’evento in base al quale deve essere determinato l’inizio del termine stesso. I termini calcolati in settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che, per nome o numero, corrisponde al giorno a partire dal quale il limite di tempo deve essere conteggiato. Se questo giorno manca nel mese, si fa riferimento all’ultimo giorno del mese.
15.2. Le dichiarazioni devono pervenire all’altra parte contraente l’ultimo giorno del termine (mezzanotte).
15.3. L’albergatore ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli della parte contraente. La parte contraente non ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli dell’albergatore, a meno che l’albergatore non sia insolvente o il credito della parte contraente sia stato accertato da un tribunale o riconosciuto dall’albergatore.
15.4. In caso di lacune normative, si applicano le disposizioni di legge in materia.
15.5. Le traduzioni in inglese e in italiano delle presenti condizioni hanno scopo puramente informativo. Soltanto la versione tedesca ha valore legale.